Oporo. Detta così la parola può richiamare all’orecchio suoni orientaleggianti, ma, in realtà, le cinque lettere sono l’abbreviazione della sigla Operatori Professionali in Oro, ovvero i soggetti che, secondo la vigente legge italiana, operano il commercio dell’oro, sia per proprio conto, sia per conto di terzi, nella maniera che è specificatamente definita dall’articolo 1, comma 1, della Legge numero sette del gennaio del 2000.
La definizione, spesso, ha creato confusione, delimitando poco precisamente il campo riservato agli Oporo.
Scendendo più nello specifico, si può dire che l’attività degli operatori professionali in oro si concentra sull’oro da investimento che abbia una purezza superiore a 995/000 se in forma di lingotti, o superiore a 900/000 se in forma di monete d’oro.
Altresì, gli oporo possono operare su materiale in oro che non sia nelle forme appena citato, ma sia comunque destinato a un uso soprattutto industriale.
La Banca d’Italia conserva un apposito albo in cui vengono iscritti tutto gli operatori professionali in oro che abbiano, per legge, acquisito i giusti requisiti.
Il registro è consultabile anche su internet, es è uno strumento sicuramente utile per controllare, nel caso ci si accinga a fare affari nel commercio dell’oro, se l’operatore a cui ci stiamo rivolgendo abbia tutti i requisiti previsti dalla legge.
Cercando ancora una volta di riassumere una normativa complessa e articolata, si può dire che i requisiti per poter accedere alla qualifica di operatore professionale in oro siano fondamentalmente due: l’avere una forma giuridica di società per azioni, o di altra società (in accomandita per azioni, s.r.l., cooperativa, ecc.) che, però, abbia una capitale sociale versato che non può essere inferiore al valore minimo previsto per quel che concerne le società per azioni.
Allo stesso modo, amministratori e dipendenti che abbiano funzioni commerciali e di direzione tecnica dell’azienda, devono possedere quei requisiti di onorabilità che sono previsti dal decreto legislativo 385/93.
Oltre a questi requisiti, gli operatori devono dare comunicazione della loro attività nel campo del commercio del cosiddetto oro da investimento alla Banca d’Italia stessa.
La mancata comunicazione e il non essere in possesso di tutti i requisiti citati in precedenza, prevede delle pene molto severe sia in termini di sanzioni pecuniarie, sia in termini di responsabilità penale.
Non è esclusa, invece, per gli operatori professionali in oro, la possibilità di svolgere altre attività oltre a quella del commercio dell’oro in via professionale.
Per i soggetti interessati all’iscrizione nell’albo degli Operatori Professionali in Oro, il sito della Banca d’Italia mette a disposizione i moduli da compilare per inoltrare ufficialmente la propria richiesta.
Tale richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante dell’azienda e dal Presidente del collegio sindacale della società. A corredo del modulo va anche presentata una copia del documento di identità dei sottoscrittori della richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta, la Banca d’Italia ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti che attestino il rispetto delle norme contenute in quella legge numero 7 del gennaio del 2000 che abbiamo inizialmente citato come riferimento per definire il commercio professionale in oro.
Una volta iscritti all’Albo, gli Operatori sono anche tenuti al rispetto di una serie di obblighi in fase di dichiarazione dettati dalle leggi antiriciclaggio.
Benché norme e requisiti siano ben specificati dagli organi competenti, negli ultimi anni si è generata una confusione piuttosto marcata tra gli operatori del settore dell’oro, che ha portato alla richiesta di iscrizione all’Albo anche una serie di soggetti che, in realtà, non sono tenuti a sottostare alle regole viste in precedenza.
Cercando di tirare le somme di quanto detto finora, infatti, si può riassumere il concetto dicendo che gli Oropo sono unicamente alcune società con una particolare forma giuridica e con un capitale sociale minimo superiore ai 120 mila euro e interamente versato.
Detto questo, si può evincere che la semplice attività di compro oro non è una di quelle che richiede l’iscrizione all’albo degli Operatori Professionali in oro.
Proprio per cercare di fare chiarezza, la Banca d’Italia stessa ha emesso un avviso nel 2011 in cui specificava come i compro oro non siano sottoposti al dovere di iscrizione in un apposito elenco della Banca d’Italia.
Nel linguaggio più comune, la differenza può essere sottolineata parlando di banco metalli e compro oro.
Il primo, infatti, non commercia oro al dettaglio e tutto il metallo prezioso che acquisisce lo fonde e lo affina per poi rivenderlo sul mercato in forma di lingotti o monete.
Diversamente, i più conosciuti compro oro, invece, possono comprare i singoli oggetti d’oro, siano essi gioielli o rottami di vario genere, e può rivenderli al dettaglio.
Altra differenza è che un Operatore Professionale in oro non si rivolge solo ai privati, ma ha anche, come referenti, banche e fonderie di grosse dimensioni.